Le novità della Direttiva UE 844 2018 sull’efficienza energetica degli edifici

Pubblicata la DIRETTIVA UE 844 2018  DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Cosa prevedere la DIRETTIVA UE 844 2018

Ogni Stato membro stabilisce una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati. Ciò al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050. Deve essere facilitata la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell’obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell’Unione dell’80-95 % rispetto al 1990. Ciò al fine di:

  • garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato;
  • facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

La tabella di marcia:

  • include tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050;
  • specifica il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell’Unione conformemente alla direttiva 2012/27/UE.

DIRETTIVA UE 844 2018: gli Stati membri facilitano l’accesso a meccanismi appropriati per:

a)

aggregare i progetti, anche mediante piattaforme o gruppi di investimento e mediante consorzi di piccole e medie imprese. Al fine di per consentire l’accesso degli investitori, nonché pacchetti di soluzioni per potenziali clienti;

b)

ridurre il rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato;

c)

usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato;

d)

orientare gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico;

e)

fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati “one-stop-shop”, e servizi di consulenza in materia di ristrutturazioni e di strumenti finanziari per l’efficienza energetica.

 Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  e di infrastrutture di canalizzazione, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora il parcheggio sia:

a)

situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio;

b)

adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

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