Moduli unificati e standardizzati per l'edilizia

Accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell’edilizia e delle attività commerciali e assimilabili.

La nuova modulistica, semplificata e unificata, è stata predisposta grazie alla collaborazione tra Governo, Anci  (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Regioni e rappresenta un’innovazione di straordinario rilievo per i cittadini e le imprese. L’accordo contiene altresì importanti istruzioni operative sia per le attività commerciali e assimilate che per l’edilizia.
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con l’accordo e adattati dalle Regioni, ove necessario, alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.
L’obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte del Comune può essere assolto anche attraverso una delle seguenti modalità:
– Rinvio (link) alla piattaforma telematica utilizzata dal Comune (il portale https://www.impresainungiorno.gov.it/ o i portali regionali e locali);
– Rinvio (link) alla modulistica adottata a livello regionale, successivamente all’accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
Per i dati che devono essere specificati a livello locale, quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento degli oneri, dei diritti, etc. oppure, per le attività per le quali
ancora non è stata adottata la modulistica unificata a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e
delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.
I moduli unificati e standardizzati per l’edilizia oggetto dell’accordo sono:

  • CILA
  • SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati)
  • Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
  • Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)
  • Comunicazione di fine lavori
  • SCIA per l’agibilità

Non possono più essere chiesti a  cittadini ed imprese:

  • certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo, ove necessario, gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990 e art 43 del DPR n. 445 del 2000).
  • atti e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale e non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.;

Inoltre
 

  • le autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività, vengono acquisite dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presentando tutte le segnalazioni/comunicazioni con la SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) e tutte le domande di autorizzazione in uno con la SCIA condizionata (SCIA più istanze).
  • Nella modulistica commerciale il linguaggio è stato semplificato, utilizzando il più possibile termini di uso comune, più comprensibili per chi deve compilare e firmare le dichiarazioni. Così, ad esempio, quello che prima era “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” è diventato, più semplicemente, un bar o un ristorante.
  • Sono state eliminate tutte le espressioni del tipo “ai sensi della legge” (i riferimenti normativi si trovano solo in nota o tra parentesi). E’ stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge laddove erano previste formule del tipo “dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. X della legge XX”, che rendevano difficilmente conoscibile per l’impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere.

 
 

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