Il Parlamento Europeo riconosce il diritto di autoprodurre energia rinnovabile

La recente approvazione, da parte del Parlamento Europeo, della direttiva UE dedica alla Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ha portato importanti novità per chi autoproduce energia da fonti rinnovabili.

In sintesi, gli emendamenti dal 177 al 196 prevedono che gli autoproduttori hanno diritto a produrre, autoconsumare e immagazzinare l’energia rinnovabile e a vendere quella in eccesso rispetto ai loro bisogni senza pagare tasse aggiuntive legate ad autoproduzione e stoccaggio. In questo caso il prezzo di vendita deve non solo essere equivalente equivalere a quello di mercato, ma deve anche riflettere il valore economico, sociale e ambientale dell’energia prodotta in forma delocalizzata. I cittadini conservano questi stessi diritti quando decidono di associarsi nell’autoproduzione e nell’autoconsumo.
Questo è il testo dei principali emendamenti approvati il 17 gennaio scorso:

Emendamento 40

È stato dimostrato che l’assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili. L’istituzione di uno sportello amministrativo unico che integri o coordini tutte le procedure autorizzative dovrebbe ridurre la complessità e aumentare l’efficienza e la trasparenza anche per i consumatori di energia rinnovabile autoprodotta e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile. Le procedure amministrative di approvazione degli impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili dovrebbero essere semplificate con calendari trasparenti. Occorre adeguare le norme di pianificazione e gli orientamenti per tenere conto delle apparecchiature di produzione di calore, di freddo e di energia elettrica da fonti rinnovabili efficienti sotto il profilo dei costi e non dannose per l’ambiente. È necessario che la presente direttiva, in particolare le disposizioni relative all’organizzazione e alla durata delle procedure autorizzative, si applichi senza pregiudizio della normativa internazionale e dell’Unione, comprese le norme volte a proteggere l’ambiente e la salute umana.

Emendamento 184

Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili che abitano nello stesso condominio o nella stessa zona residenziale, o si trovano all’interno dello stesso sito commerciale, industriale o con servizi condivisi o dello stesso sistema di distribuzione chiuso, siano autorizzati a praticare l’autoconsumo collettivamente come se si trattasse di un unico autoconsumatore di energia rinnovabile. In questo caso, la soglia stabilita al paragrafo 1, lettera c), si applica a ciascun autoconsumatore di energia rinnovabile interessato.

Emendamento 185

Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti per l’autoconsumo e del suo potenziale di sviluppo nei rispettivi territori, al fine di porre in essere un quadro di sostegno atto a promuovere e agevolare la diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
Tale quadro include, tra l’altro:
a) misure specifiche volte a garantire che tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che vivono in alloggi sociali o che sono locatari, possano accedere all’autoconsumo;
b) strumenti per facilitare l’accesso ai finanziamenti;
c) incentivi per i proprietari degli immobili, affinché creino possibilità di autoconsumo per i locatari;
d) l’eliminazione di tutti gli ostacoli normativi ingiustificati che si frappongono all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche per i locatari;

Emendamento 196

Gli Stati membri procedono a una valutazione degli ostacoli esistenti e del potenziale di sviluppo delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile nei rispettivi territori, al fine di istituire un quadro che consenta di promuovere e agevolare la partecipazione di tali comunità alla generazione, al consumo, allo stoccaggio e alla vendita di energia da fonti rinnovabili.
Tale quadro comprende:
a) obiettivi e misure specifiche per aiutare le autorità pubbliche a favorire lo sviluppo delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, e per parteciparvi direttamente;
b) misure specifiche per garantire che la partecipazione alle comunità produttrici/generatrici di energia rinnovabile sia aperta a tutti i consumatori, compresi quelli a basso reddito o i consumatori domestici vulnerabili, che vivono in alloggi sociali o che sono locatari;
c) strumenti per facilitare l’accesso ai finanziamenti e alle informazioni;
d) sostegno normativo e di sviluppo delle capacità destinato alle autorità pubbliche per la creazione di comunità produttrici/generatrici di energia rinnovabile;
e) eliminazione degli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati alle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile;
f) norme per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità produttrice/consumatrice di energia, garantendo ad essi una tutela equivalente a quella di coloro che sono collegati alla rete di distribuzione.

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