Formazione continua dei periti industriali. Chiarimenti dal CNPI

CNPI (Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati) ha aggiornato il regolamento interno e la nuova direttiva sulle sanzioni disciplinari per l’inosservanza della formazione continua dei periti industriali.

Le modifiche sono limitate all’aggiunta di alcuni commi agli artt. 3 e 18.
All’art. 3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione) sono stati aggiunti i seguenti commi 8 e 9:

8. Nel caso in cui il perito industriale o perito industriale laureato sia stato già sanzionato disciplinarmente nei due anni precedenti per un ulteriore comportamento illecito, il fatto configura una situazione assimilabile alla recidiva. La relativa sanzione corrisponderà a quella immediatamente più grave rispetto a quella precedentemente comminata, indipendentemente dalla gravità del comportamento illecito.
9. L’illecito disciplinare relativo al mancato adempimento dell’obbligo di formazione continua, commesso nel quinquennio successivo a quello durante il quale si è verificata la precedente violazione,
configura una situazione riportabile alla recidiva.

All’art. 16 (Istruttoria e decisione disciplinare) sono stati aggiunti i seguenti commi 13, 14 e 15:

13. La sanzione comunicata dal Consiglio di disciplina all’Organismo Territoriale competente, deve essere pubblicata sull’albo professionale territoriale e comunicata entro dieci giorni al Consiglio
Nazionale.
14. La sanzione resta pubblicata sull’albo professionale territoriale:
– per un mese dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia l’avvertimento;
– per tre mesi dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia la censura;
– per sei mesi nel caso la sanzione irrogata sia la sospensione: il termine per la pubblicazione decorre dal giorno successivo a quello oltre il quale la sanzione sia stata scontata.
15. Nel caso della sanzione recante la sospensione a tempo indeterminato per morosità, la pubblicazione sull’albo professionale territoriale cessa dal momento della revoca del relativo provvedimento

Le direttive sulla formazione continua dei periti industriali trovano applicazione a tutti gli illeciti per violazione dell’obbligo formativo riscontrati dall’Organismo Territoriale al termine del quinquennio di riferimento. L‘irrogazione di una sanzione disciplinare per inadempienza, non comporta il recupero del debito formativo maturato.

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