Incentivi per gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili

Il Senato ha prorogato al 31 dicembre 2021 gli incentivi per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi che abbiano cessato al 31 dicembre 2016 di beneficiarne. Sono stati modificati anche i criteri per la determinazione dell’importo.
Il provvedimento proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il diritto di fruire di un incentivo sull’energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi che abbiano cessato, alla data del 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi.
Inoltre, tramite una modifica del comma 150 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, il quale contiene le disposizioni sulle modalità di calcolo degli incentivi, si cambiano i criteri per la determinazione dell’importo. Il nuovo criterio stabilisce che l’importo va calcolato con riferimento all’80 per cento non più degli incentivi che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 destina agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, bensì con riferimento all’80 per cento degli incentivi di cui all’articolo 19, comma 1, primo capoverso, del suddetto decreto, cioè secondo le modalità di calcolo per l’importo dell’incentivo per gli impianti (già esistenti) a fonti rinnovabili che hanno maturato il diritto ai certificati verdi per il periodo residuo di fruizione dei benefici stessi.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito del Senato.
 

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