Nuove misure di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale

Il Senato ha definitivamente approvato la legge concernente nuove misure di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e la disciplina del lavoro agile.  Il testo definitivo sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale.

Vediamo le principali novità:

  • Sul piano fiscale, le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista e addebitate al cliente in quanto necessarie per l’esecuzione dell’incarico non formano reddito per il professionista così come quelle sostenute direttamente dal committente;
  • Saranno interamente deducibili entro il limite di 10.000 euro annui le spese per iscrizioni a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegno e congressi, comprese quelle di viaggio e di soggiorno.
  • Saranno inoltre deducibili nel limite di 5.000 euro annui le spese di certificazione della professionalità raggiunta.
  • La legge introduce importanti tutele in ambito contrattuale prevedendo l’estensione ai rapporti di lavoro autonomo delle norme sugli interessi nelle transazioni commerciali nei rapporti con imprese e pubbliche amministrazioni.
  • Inoltre sono considerate abusive le clausole contrattuali che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni di contratto, di recedere senza un congruo preavviso, di imporre termini di pagamento superiori a 60 giorni. Analogamente anche il rifiuto del committente di formalizzare per iscritto il contratto viene considerata abusivo. L’abusività comporta la nullità della clausola e il diritto del lavoratore a ottenere il risarcimento dei danni subiti.
  • Novità anche per le lavoratrici autonome in gravidanza, e per i lavoratori autonomi in caso di malattia o infortunio: la legge prevede che i committenti di coloro che prestano la loro attività in via continuativa e si trovano in una delle suddette situazioni oggettive personali (malattia, infortunio, maternità), non possano estinguere il rapporto contrattuale qualora tale situazione comporti una astensione dal lavoro inferiore a 150 giorni.
  • Sul piano previdenziale è introdotta una delega al Governo al fine di rafforzare la normativa in materia di sicurezza e protezione sociale per i professionisti iscritti agli albi, nonché di ampliamento delle prestazioni di maternità e malattia per i lavoratori iscritti alla gestione separata.
  • L’indennità di disoccupazione per i co.co.co. è stata stabilizzata.
  • La legge prevede anche azioni finalizzate a facilitare la ricerca di nuovi incarichi, sia tramite uno sportello dedicato al lavoro autonomo in ogni centro per l’impiego, sia con l’introduzione di norme per favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici.
  • La legge chiarisce una specifica tipologia di prestazione, definita “lavoro agile” nella quale la prestazione lavorativa viene effettuata in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa.
  • Le nuove disposizioni prevedono un accordo scritto tra lavoratore e azienda che regoli il rapporto e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, l’esercizio del potere direttivo e di controllo sulla prestazione del lavoratore, i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire al lavoratore un periodo di disconnessione.

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