Regolamento per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

Il regolamento per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, che entrerà in vigore il prossimo 28 febbraio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 36 del 13 febbraio 2017.
Il regolamento precisa i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individua dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La partecipazione è consentita anche in forma associata, quindi a società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili.

Regolamento per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: professionisti

In sintesi il regolamento per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria prevede che i professionisti, singoli o associati, possiedano le seguenti caratteristiche:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.

Regolamento per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: società di professionisti

I requisiti richiesti per le società di professionisti sono:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche,nonché di controllo della qualità e in particolare:
1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della societa’ una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.;
b) l’organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile on line sul sito della Gazzetta Ufficiale

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